Quando un immobile cointestato può essere pignorato

Una casa cointestata può essere pignorata?

Cosa succede se un immobile è intestato a più persone, uno dei quali è al di fuori della situazione moratoria che sta subendo l’altro

Una casa cointestata può essere pignorata?
18 giugno 2018
Case Italia Srl
Pignoramento della casa

Una casa di proprietà, come già trattato nei precedenti articoli, può essere soggetta a pignoramento nel caso in cui sulle spalle del proprietario gravino dei debiti insoluti e alla conseguente messa all’asta. Cosa succede però se l’immobile in questione è intestato a più persone, ad esempio due coniugi o due coeredi, uno dei quali è al di fuori della situazione moratoria che sta subendo l’altro? Indipendentemente dalla percentuale di appartenenza, una casa cointestata può essere pignorata, tuttavia sussistono delle condizioni e dei limiti che variano a seconda di chi sia il soggetto che avanza il credito.

Queste condizioni prevedono innanzitutto che il pignoramento da parte di un agente della riscossione del fisco possa essere messo in atto solo se anticipato da un’ipoteca, a patto che questa venga comunicata con minimo 30 giorni di preavviso, e se il debito è superiore a € 120.000. Inoltre, esiste una legge che vieta la pignorabilità dell’unica casa del debitore, purché corrisponda alla sua effettiva residenza, sia registrata come abitazione civile e non sia un immobile di lusso.

La situazione cambia quando il creditore è un privato, in modo particolare l’istituto bancario presso cui è stato erogato il mutuo. In questo caso la situazione diventa più complessa, in quanto l’espropriazione dell’immobile può essere messa in atto solo per la percentuale di appartenenza del debitore. Naturalmente, a meno che non si tratti di una villetta a due piani, che può essere ristrutturata e trasformata in due abitazioni indipendenti, una casa è difficilmente separabile; pertanto, nonostante la pignorabilità sia limitata ad una sola parte, il giudice può decidere di mettere in vendita l’intero immobile per poi in un secondo momento restituire al cointestatario il valore corrispondente alla sua quota. Tuttavia quest’ultimo ha il diritto di opporsi alla vendita, riscuotendo la parte pignorata.

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